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Esenzione 040

Il Decreto ministeriale 329/99 e successive modifiche non fissava a livello nazionale limiti temporali di validità per gli attestati, tranne che per la condizione di cui al codice 040, ossia neonati prematuri, immaturi, a termine con ricovero in terapia intensiva neonatale (limitato ai primi tre anni di vita).

Limitatamente ai primi tre anni di vita, i “neonati prematuri, immaturi, a termine con ricovero in terapia intensiva neonatale” hanno diritto ad avere l’esenzione per le “prestazioni sanitarie appropriate per il monitoraggio delle patologie di cui sono affetti e delle loro complicanze, per la riabilitazione e per la prevenzione degli ulteriori aggravamenti” (d.m. 28 maggio 1999 n. 329 e s.m.i.). L’esenzione “040” copre le visite specialistiche e le spese sostenute per l’acquisto di farmaci di fascia A, non invece i farmaci di fascia C, per i quali potrà essere richiesta – ove ricorra il caso – l’esenzione per reddito.

Per formalizzare l’esenzione occorre ottenere un certificato attestante la patologia invalidante, su apposito stampato, rilasciato da struttura ospedaliera o da un medico specialista ambulatoriale dell’Azienda Sanitaria: in sostanza, in occasione delle dimissioni è consigliabile farsi rilasciare il certificato necessario direttamente all’ospedale in cui si è ricoverati. Con tale certificato, è necessario recarsi presso la propria ASL e formalizzare l’esenzione: sarà rilasciata una nuova tessera sanitaria sulla quale risulterà annotato il codice di esenzione. È consigliabile portare con sé tale tessera sanitaria quando si va alle visite, perché può accadere che ne venga richiesta l’esibizione per comprovare il codice esenzione sulla prescrizione.