Legge 104

La legge 5 febbraio 1992 n. 104, più nota come legge 104/92, è il riferimento legislativo “per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate“. Principali destinatari della Legge 104 sono dunque i cittadini disabili, ma non mancano riferimenti anche a chi vive con loro, spesso caregiver di queste persone. Il presupposto è infatti che l’autonomia e l’integrazione sociale si raggiungono garantendo alla persona in stato di handicap e alla sua  famiglia adeguato sostegno.

E questo supporto può essere sotto forma di servizi di aiuto personale o familiare, ma si può anche intendere come aiuto psicologicopsicopedagogicotecnico.

Per poter godere delle misure di sostegno che la normativa prevede, il requisito cardine è rappresentato dal riconoscimento di un handicap così come inquadrato al comma 1 dell’art. 3 della Legge, dunque, non esclusivamente come patologia in sé, ma contestualizzato alle oggettive difficoltà socio-lavorative e relazionali cui dà vita; in virtù della varietà delle misure previste poi, ogni agevolazione può richiedere ulteriori condizioni specifiche oltre al riconoscimento dell’handicap. Menzione a parte merita invece la c.d. “situazione di gravità” prevista dal comma 3 dell’art.3, il quale recita: qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici”; gravità che dunque diventa requisito dirimente di alcune delle agevolazioni previste.

La legge, infine, si applica a tutti coloro che sono residenti domiciliati o stabilmente dimorati in Italia, anche se stranieri o apolidi.

Come richiedere il riconoscimento della L.104

L’iter è il medesima per la richiesta di riconoscimento di invalidità civile. Si consiglia di chiedere al medico certificatore in fase di presentazione della domanda, di barrare apposita casella così da far inglobare sia il riconoscimento dell’invalidità che quello della 104 nella medesima istanza.

Cosa prevede il riconoscimento della L.104

Le agevolazioni della legge 104 hanno l’obiettivo di promuovere l’autonomia ed il benessere delle persone affette da disabilità.

Misure di tutela specifiche sono previste anche dai familiari che prestano assistenza.

L’integrazione quale fulcro della legge 104 passa attraverso vari tipi di agevolazioni riguardanti i disabili; la normativa quadro dettata dal legislatore individua le linee guida:

  • per l’integrazione scolasticaa garanzia di un’efficiente educazione e istruzione delle persone disabili (art.12-17)
  • per favorire il loro inserimento nel mondo del lavoro(art. 18-22)
  • per favorire la rimozione delle barriere architettoniche, per la mobilitazione e la comunicazione (art.23-29)
  • per facilitare l’assistenza al disabile (art 33)

I destinatari della Legge 104 possono usufruire di detrazioni fiscali del 19% e l’applicazione dell’iva agevolata al 4% per l’acquisto di supporti tecnici e informatici ad esempio: modem, computer, telefonia in genere, apparecchiature di domotica domestica, mezzi necessari a facilitare la vita del disabile. Specifiche agevolazioni esistono anche per le spese mediche e l’acquisto di veicoli.

Per beneficiare delle agevolazioni, è necessario verificare sempre la certificazione di disabilità rilasciata dalla commissione medica ASL competente. Può usufruirne il disabile in prima persona, ma anche il familiare cui quest’ultimo sia fiscalmente a carico.

1) PERMESSI DI LAVORO RETRIBUITI

Menzione speciale tra le agevolazioni deve farsi per i “permessi retribuiti”; previsti dall’art.33 al comma 3 della Legge 104 essi consistono nel permesso, retribuito sulla base della retribuzione effettivamente corrisposta e coperto anche ai fini pensionistici da contribuzione figurativa, di astenersi da lavoro.

L’ottenimento di questa agevolazione è tuttavia riconosciuta solo a determinati soggetti ed in presenza di alcuni requisiti, difatti possono fruire dei permessi secondo quanto stabilito all’art.33 comma 3:

  • in prima persona coloro che disabili siano affetti da handicap in situazione di gravità

per assistere un portatore di handicap:

  • i familiari del disabile in situazione di gravità, dunque, il coniuge o i genitori biologici o adottivi
  • i parenti o affini entro il secondo gradodella persona disabile in situazione di gravità; eccezionalmente estesaal terzo grado laddove i genitori o il coniuge della persona disabile in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti (ovvero assenti fisicamente o giuridicamente).

In merito alle persone che assistono il disabile, una grande conquista sociale è stata possibile dopo l’entrata in vigore della legge Cirinnà (L.n.76/2016); mediante anche la pronuncia delle Corte costituzionale con sentenza n.213/2016 si è concretizzata la possibilità di equiparare la figura del convivente di fatto e della parte dell’unione civile alle più conosciute figure familiari o parentali del disabile (coniuge, parenti, affini).

L’art.33 offre anche contezza della misura dei permessi, stando alla norma ed aiutati dai chiarimenti che l’INPS fornisce sul proprio sito, si evince infatti che il lavoratore disabile in situazione di gravità, ha facoltà di ottenere e beneficiare alternativamente di:

  • 2 ore di permesso giornaliero
  • 3 giorni di permesso mensile, frazionabili anche in ore

I genitori biologici o adottivi/affidatari, di disabili in situazione di gravità hanno facoltà di ottenere permessi in relazione all’età del figlio, se questi ha meno di tre anni, possono – sempre in maniera alternativa- beneficiare di:

  • 2 ore di permesso giornaliero
  • 3 giorni di permesso mensile, frazionabili anche in ore
  • prolungamento del congedo parentale;

se invece l’età del figlio disabili in situazione di gravità è compresa tra i 3 e i 12 anni o in caso di adozione entro i dodici anni dall’ingresso in famiglia del minore:

  • 3 giorni di permesso mensile, frazionabili anche in ore
  • prolungamento del congedo parentale.

il coniuge (o parte dell’unione civile o convivente di fatto), i parenti e affini di persone disabili in situazione di gravità ed i genitori biologici o adottivi/affidatari di disabili in situazione di gravità oltre i dodici anni possono fruire di:

  • 3 giorni di permesso mensile, frazionabili anche in ore.

3) IL CONGEDO STRAORDINARIO

Per comprendere cosa si intende per “Congedo straordinario” dobbiamo necessariamente partire dalla sua definizione cristallizzata nell’art. art. 4 comma 2 L. n. 53/2000: “I dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati possono richiedere, per gravi e documentati motivi familiari… un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni. Durante tale periodo il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Il congedo non è computato nell’anzianità di servizio né ai fini previdenziali; il lavoratore può procedere al riscatto, ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria.

Trattasi evidentemente della possibilità di astenersi dall’attività lavorativa, possibilità che in presenza di un disabile in situazione di gravità ai sensi della legge 104/92, l’art 42 comma 5 del D.lgs. 151/2001 modificato ad opera del d.l. n. 119/2011 estende in ordine di priorità a:

  • al coniuge convivente della persona disabile in situazione di gravità
  • ai genitori biologici o adottivi /affidatari, della persona disabile in situazione di gravità
  • al figlio o ai fratelli /sorelle o ai parenti/affini entro il terzo grado conviventi della persona disabile in situazione di gravità(sito inps- circolari n.32/2012 e n. 159/2013)

Il fine è quello di garantire assistenza alla persona portatrice di handicap, la domanda per ottenere il congedo straordinario – corredata dal certificato della commissione medica attestante la disabilità grave- va presentata all’INPS compilando il modello cod.SR10 inviandola sempre telematicamente tramite i consueti canali o con l’aiuto di un patronato quale intermediario; una copia viene anche data al datore di lavoro. L’INPS una volta elaborata la domanda comunicherà l’esito al richiedente.

L’art. 42 prevede inoltre che:

  • il lavoratore entro 60 giorni dalla richiesta può fruire del congedo (quindi assentarsi dal lavoro) per un periodo massimo di due anni, tale lasso di tempo è da considerarsi complessivamente fra tutti gli aventi diritto ed in relazione ad ogni singola persona con disabilità grave.
  • chi usufruisce del congedo ha diritto a percepire un indennizzo, solitamente quantificato in virtù di tutte le voci fisse della retribuzione percepita nell’ultimo mese di lavoro precedente al periodo di congedo straordinario
  • l’importo dell’indennizzo calcolato come al punto che precede, non può ad ogni modo superare una soglia annua, che viene rivalutata di anno in anno secondo gli indici ISTAT, e per il 2021 si attesta sui 48.738,00 euro (circ. Inps n. 10/2021)
  • il periodo di congedo è coperto da contribuzione figurativa
  • L’indennità a carico dell’INPS viene solitamente anticipata dal datore di lavoro.

Al pari di quanto detto per i permessi retribuiti, anche il congedo straordinario non può esser chiesto se il disabile si trova ricoverato in strutture sanitarie e non può essere concesso che ad un solo lavoratore per la stessa persona disabile.

Unica deroga viene concessa ai genitori (biologici, adottivi/affidatari) che possono alternativamente fruire del congedo compatibilmente anche con i permessi retribuiti, sempre che avendo le misure come fine l’assistenza del figlio con handicap in situazione di gravità, quando uno dei genitori utilizza il permesso l’altro non può utilizzare il congedo e viceversa.

2) AGEVOLAZIONI ACQUISTO AUTO

Il raggiungimento di una piena dignità sociale delle persone disabili non può prescindere dal grado di autonomia personale cui l’individuo può aspirare; in tale ottica risultano fondamentali le agevolazioni fiscali atte ad eliminare le barriere architettoniche ed in parallelo, per quel che qui ci interessa, tutte le agevolazioni applicabili ai veicoli utilizzati per la mobilitazione del disabile, vale a dire:

  • la detrazione fiscale del 19% della spesa sostenuta per l’acquisto dei mezzi di locomozione, fruibile per un solo mezzo eper un importo massimo di 18.075,99 euro(ogni euro di spesa in più a questa cifra non gode della detrazione)
  • un’aliquota iva ridotta al 4% sull’acquisto del veicolo
  • l’esenzione dal pagamento dell’imposta di bollo sull’auto; a seconda delle regioni in cui si abita, la richiesta va inoltrata all’ufficio tributi della propria Regione o all’apposito ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate o ancora all’Aci (Automobile Club d’Italia), se riconosciuta l’esenzione è valida in maniera permanente senza necessita di reiterare la richiesta
  • l’esenzione dall’imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà dovuta al PRA(Pubblico Registro Automobilistico) da richiedere all’ufficio PRA territorialmente competente

Va subito sottolineato che dette agevolazioni sono rivolte solo a disabili in situazione di gravità:

  • con handicap psichici titolari dell’indennità di accompagnamento
  • con grave limitazione di deambulazione
  • persone affette da cecità e sordità (per queste persone non si applica però l’esenzione dell’imposta dovuta al PRA)
  • con ridotte o impedite capacità motorie.

Benefici fruibili anche in questo caso dal familiare cui il disabile risulta a carico.

L’Agenzia delle Entrate, ricorda che la riduzione dell’iva su veicoli destinati ai “disabili in condizioni di ridotte o impedite capacità motorie” prevista all’art.1 della L. n. 97/1986, riguardava solo coloro che, disabili, fossero muniti di patente speciale;  solo nel 1997 con la legge n. 449, a prescindere dal possesso della patente speciale, l’agevolazione è stata estesa ai disabili di cui alla legge 104 “con ridotte o impedite capacità motorie permanenti… Iva al 4%, che precisa l’agenzia: “è applicabile in luogo di quella al 22% per l’Acquisto di auto nuove o usate di cilindrata non superiore a 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina o ibrido, 2.800 centimetri cubici, se con motore diesel o ibrido  e potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico”.

Con la circolare n.46/2001(Agenzia delle Entrate) vengono indicati i documenti da produrre in sede di acquisto del veicolo, per avere gli sgravi:

  • il verbale di accertamento handicap grave legge 104 emesso dalla commissione medica
  • il verbale della commissione medica per l’accertamento dell’invalidità civile che attribuisce l’indennità di accompagnamento

3) DETRAZIONI E DEDUZIONI

Nell’area tematica dedicata alle persone con disabilità, l’Agenzia delle Entrate chiarisce quali importanti benefici e sgravi fiscali si possono avere riguardo alle spese mediche.

Nello specifico sono deducibili dal reddito complessivo del disabile o dei familiari cui quest’ultimo risulta a carico:

  • le spese mediche generiche (per esempio, le prestazioni rese da un medico generico, l’acquisto di medicinali)
  • le spese di “assistenza specifica”.

Per assistenza specifica deve intendersi quell’assistenza fornita da personale qualificato (infermieri, OSS, fisioterapisti, o ancora come riporta il sito: “personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo, da quello con la qualifica di educatore professionale, dal personale qualificato addetto all’attività di animazione e di terapia occupazionale”.

L’agenzia delle entrate chiarisce poi che:

  • sono deducibili anche le spese riguardanti “le attività di ippoterapia e musicoterapia”solo se prescritte da un medico che ne attesti la necessità e a condizione “che vengano eseguite in centri specializzati e direttamente da personale medico o sanitario specializzato”;
  • “In caso di ricovero del disabile in un istituto di assistenza e ricovero, non è possibile portare in deduzione l’intera retta pagata, ma solo la parte che riguarda le spese mediche e le spese paramediche di assistenza specifica.”

Per quel che riguarda invece la detrazione dall’imposta Irpef sulle spese mediche, bisogna distinguere i tipi di spesa medica, difatti:

  • per tutte le visite specialistiche
  • per particolari analisi
  • per prestazioni chirurgiche

il disabile o il parente che lo ha a carico gode di una detrazione dall’imposta pari al 19% della spesa, sulla parte eccedente l’importo di 129,11 euro;

Saranno invece integralmente detratte del 19%, a prescindere dall’importo, tutte quelle spese dettagliatamente riportate sul sito e di seguito elencate:

  • spese per il trasporto in ambulanza del disabile
  • per trasporto del disabile effettuato dalla Onlus, che ha rilasciato regolare fattura per il servizio di trasporto prestato o da altri soggetti
  • spese per l’acquisto di poltrone per inabili e minorati non deambulanti e di apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale
  • spese di dispositivi medici rientranti tra i mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento delle persone con disabilità (ad esempio stampelle)

L’Agenzia mediante risoluzione n. 79/E del 2016 porta a conoscenza che per i disabili in situazione di gravità, la deduzione delle spese mediche e di assistenza specifica avviene sulla sola base della certificazione rilasciata ai sensi della legge n. 104/1992.