-383Giorni -7Ore -50Minuti -59Secondi

Maternità anticipata e Circolare 69 del 2016

Nel caso di parto prematuro con conseguente ricovero del neonato in struttura ospedaliera, la lavoratrice ha la possibilità di fruire del congedo di maternità spettante dopo il parto dalla data di ingresso del neonato nella casa familiare (coincidente con la data di dimissione del neonato).

Il differimento di congedo non può essere richiesto in caso di parto “a termine”, nonché nelle ipotesi di parto prematuro allorquando il ricovero del neonato non sia conseguenza della prematurità della nascita ma sia dovuto ad altri motivi.

Il decreto legislativo 80/2015 e la circolare attuativa dell’Inps n.69 del 28/4/2016, sono gli ultimi risultati volti a tutelare la maternità pretermine delle lavoratrici e a favorire le opportunità di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

L’inps, con la circolare n. 69 del 28 aprile 2016, ha fornito istruzioni in ordine all’indennità di maternità per i giorni ulteriori rispetto ai 5 mesi riconosciuti nei casi di parto molto prematuro.

Circolare 69

La circolare 69:

  • fornisce istruzioni per ’indennità di tale periodo;
  • fornisce istruzioni per l’accreditamento della contribuzione figurativa ai fini pensionistici;

In caso di nascita prima dei due mesi dalla data presunta (quindi prima del congedo ordinario), il congedo previsto sarà superiore ai 5 mesi di norma, ovvero sarà calcolato sui 3 mesi post partum più tutti i giorni compresi tra la data del parto fortemente prematuro e la data presunta del parto.

In caso di ricovero del neonato, la madre ha diritto di chiedere la sospensione del congedo di maternità per il periodo e godere del congedo, in tutto o in parte, dalla data di dimissione del bambino.

Ci si può avvalere di tale facoltà una volta per ogni figlio.

Cosa si intende per maternità anticipata?

La maternità anticipata è un periodo di congedo post partum riconosciuto alla neo mamma in caso di parto fortemente prematuro e un beneficio regolato dalla circolare INPS n.69 del 28 aprile 2016.

A chi spetta la maternità anticipata?

La maternità anticipata, è un beneficio che spetta alle future mamme in caso di parto prematuro rispetto alla data presunta di inizio del congedo di maternità obbligatorio INPS.

La maternità anticipata spetta alle seguenti categorie di lavoratrici:

  • Donne lavoratrici del settore privato;
  • Donne lavoratrici pubbliche;
  • Donne lavoratrici con lavoro occasionale;
  • Lavoratrici con contratto a progetto;
  • Associate in partecipazione;
  • Libere professioniste e lavoratrici autonome iscritte alla gestione separata. In questo, la maternità anticipata, può essere riconosciuta solo a condizione che lo stato di salute sia tale da poter pregiudicare la gravidanza e per questo ci si astiene dall’attività lavorativa per tutto il periodo di tutela. La maternità anticipata alle libere professioniste, non è riconosciuta per mansioni pericolose o se le condizioni di lavoro sono instabili.

Come richiederla all’INPS in caso di parto prematuro?

A partire dalla data di pubblicazione della circolare INPS n.69 del 28 aprile 2016, ossia, dal 28 aprile 2016, la neo mamma ha la facoltà, in caso di parto prematuro, di poter richiedere che i giorni tra il parto fortemente prematuro e la data presunta, possano essere aggiunti a quelli del periodo di congedo di maternità obbligatorio. In caso di parto prematuro, la domanda maternità anticipata INPS va presentata per via telematica. Al modulo domanda, deve anche essere allegato il certificato medico di gravidanza.

La domanda può essere presentata attraverso questi tre canali alternativi:

  • direttamente dalla madre lavoratrice, qualora sia in possesso di SPID accedendo sul portale INPS;
  • tramite Contact center multicanale INPS;
  • tramite patronati.

La lavoratrice del settore pubblico, può espletare la pratica direttamente tramite proprio datore di lavoro senza necessariamente passare da INPS.

Maternità anticipata in caso di ricovero del neonato

Il nuovo art. 16-bis del T.U. prevede che in caso di ricovero del neonato presso una struttura sanitaria pubblica o privata, la mamma possa richiedere la sospensione o il rinvio del congedo di maternità per il periodo di cure, e di godere del congedo, in tutto o in parte, dalla data di dimissione del bambino. Tale diritto, che può essere fruito una sola volta per ciascun figlio, è reso ufficiale solo se viene prodotta la certificazione medica che dichiari la compatibilità dello stato di salute della donna con la ripresa dell’attività lavorativa.

Questa nuova norma, spetta quindi sia alla madre lavoratrice dipendente pubblica che privata che all’iscritta alla gestione separata e permette di scegliere tra sospendere o rinviare il periodo di congedo di maternità obbligatoria. Tale possibilità è riconosciuta anche in caso di ricovero del bambino adottato o affidato. La domanda con la quale la lavoratrice comunica la ripresa del congedo, deve essere corredata dalla dichiarazione contenente la data delle dimissioni del bambino. Per presentare la domanda di rinvio e sospensione del congedo di maternità a causa del ricovero del neonato, l’INPS ha predisposto una comunicazione fac-simile, allegata alla circolare INPS n.69 del 28 aprile 2016, che va compilata e presentata alla struttura territoriale INPS competente tramite PEC o modalità cartacea equivalente.

Estensione congedo anche per il padre

Nel caso di parto prematuro con conseguente ricovero del neonato anche il lavoratore padre ha la possibilità di differire l’inizio del congedo di paternità alla data di ingresso del neonato nella casa 

Cosa si intende per parto fortemente prematuro?

Quando avviene prima del 7° mese (rispetto alla data presunta della nascita)

Secondo la circolare INPS,la maternità anticipata in caso di parto prematuro, fa riferimento ai parti fortemente prematuri, ossia, quelli la cui nascita del bimbo, si verifica prima dei 2 mesi antecedenti alla data presunta, cioè prima che inizino i 5 mesi di congedo maternità ordinario, 2 mesi prima del parto e 3 mesi dopo il parto. In tale ipotesi, il congedo si calcola aumentando ai 3 mesi di post partum, tutti i giorni compresi tra la data presunta e la data in cui è avvenuto il parto fortemente prematuro. In questo modo, questi giorni si aggiungono ai 5 mesi ordinari.

Rimane invece ferma la possibilità di godere dei giorni non goduti prima del parto, qualora la nascita avvenga all’interno dei 2 mesi ante partum, ossia, quando il congedo di maternità ed il conseguente assegno di maternità Stato o assegno maternità Comune, sia già iniziato. Se invece la lavoratrice ha un provvedimento di interdizione prorogata, i giorni di congedo obbligatorio prima del parto non fruiti, si aggiungono ai 7 mesi dopo il parto. Analogo discorso, per il parto fortemente prematuro, qualora la lavoratrice abbia un provvedimento di interdizione prorogato per incompatibilità di mansioni.

Con la pubblicazione della circolare n.69 del 28 aprile 2016, l’INPS ha provveduto a fornire le istruzioni operative circa l’indennità di maternità per i giorni goduti in più dalla futura mamma, rispetto ai 5 mesi ordinari, in caso di parto prematuro.